Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 230 La documentazione della revisione contabile.

REGOLE
Il revisore deve predisporre la documentazione della revisione in modo tempestivo.
Il revisore deve predisporre documentazione della revisione che sia sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, di comprendere
la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;
gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.
FINALITA’
Dare evidenza degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore;
Dare evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle norme di legge e regolamentari di riferimento;
Documentare il processo logico che ha portato all’espressione del giudizio sul bilancio.

Si rammenta il principio che i lavori “non documentati” equivalgono a procedure “non eseguite”.

A seguito all’abolizione dell’obbligo di tenuta e conservazione del “libro del revisore”, avvenuta ad opera dell’articolo 37 D.Lgs. 39/2010, la formalizzazione del lavoro del revisore può avvenire unicamente tramite la redazione delle cosiddette “carte di lavoro” (dette anche, con terminologia anglosassone, “working papers” o “workpapers”), le quali dovranno essere archiviate nel cosiddetto “fascicolo o dossier di revisione” (nei principi di revisione anche denominato “file di revisione” o “audit file”), ai sensi dell’articolo 10-quater, comma 7, D.Lgs. 39/2010.

Questo fascicolo di revisione va chiuso entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di revisione e, al termine del lavoro di revisione, va sigillato e sarà immodificabile.

I documenti e le informazioni contenuti nel fascicolo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

La documentazione della revisione può essere formalizzata sia su supporto cartaceo che informatico (cioè in forma elettronica e stampata all’occorrenza) e può essere di vario tipo.

Le carte di lavoro possono ad esempio essere composte da:
programmi di revisione;
analisi dei dati;
note di commento sulle questioni emerse;
riepiloghi di aspetti significativi;
lettere di conferma e di attestazione;
check list;
corrispondenza (incluse le e-mail) relativa agli aspetti significativi;
estratti o copie di documenti aziendali (contratti, accordi, ecc.);
evidenze di indagini o ispezioni;
questionari, schede, conteggi, riconciliazioni, ecc.;
memorandum riepilogativi e conclusivi.

Ciascuna carta di lavoro, al di là del suo contenuto specifico (che dipenderà dall’oggetto di indagine del revisore), contiene i seguenti elementi:
il titolo della carta di lavoro (che deve riferirsi al contenuto della carta di lavoro);
la numerazione della carta di lavoro, secondo un indice prestabilito;
l’indicazione della società assoggettata a revisione;
l’indicazione del bilancio a cui si riferisce la revisione;
l’indicazione “preparata dal cliente”, nel caso in cui il documento sia stato predisposto dalla società assoggettata a revisione;
l’indicazione e la firma di chi ha svolto il lavoro e preparato la carta di lavoro;
la data in cui è stata predisposta la carta di lavoro;
l’indicazione e la firma di chi ha riesaminato il lavoro e la relativa carta di lavoro;
la data in cui è stata riesaminata la carta di lavoro;
l’indicazione di eventuali collegamenti con altre carte di lavoro;
la descrizione delle attività di revisione svolte e degli aspetti significativi emersi;
gli esiti delle procedure;
gli elementi probativi acquisiti;
le conclusioni.

Per quel che riguarda il contenuto e l’ampiezza delle carte di lavoro, queste devono essere tarate tenendo presente:
la dimensione e la complessità dell’azienda;
la natura delle procedure di revisione documentate;
i rischi di errori significativi;
la rilevanza degli elementi probativi acquisiti;
la natura e la portata delle eccezioni identificate;
la necessità di documentare una conclusione su una determinata attività svolta;
la metodologia di revisione seguita e gli strumenti utilizzati.


Le carte di lavoro della revisione sono di proprietà del revisore e non sono accessibili ad amministratori e soci della società sottoposta a revisione legale.
Il libro del collegio sindacale è invece un libro sociale di proprietà della società.
Per tale ragione nel caso in cui il sindaco sia anche revisore, deve tenere separate le carte di lavoro della revisione da quelle relative all’attività di sindaco.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 21-08-2017

 

Indipendenza e obiettività del revisore

Conseguenze mancanza adeguati assetti

Il controllore non può essere anche il controllato

I sindaci ineleggibili devono restituire i compensi

Adeguati assetti e i diversi ruoli degli organi sociali

Audit volontaria per l'Adeguatezza dei tuoi Assetti Aziendali

Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale

Responsabilità amministratori adeguati assetti Tribunale Catania 2023

Il prezzo del non agire: i rischi imprendibili di ignorare la conformità aziendale

Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente esterno

 

#Attentorevisore #continuitaziendale #adeguatiassetti #qaserpmi #metodoEBA2086

 Scopri come possiamo aiutarti a ridurre le tue responsabilità, proteggere la tua reputazione e migliorare la qualità delle tue revisioni contattandoci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  o entra in call con un consulente QaserPMI cliccando QUI

 

Collaboriamo anche con avvocati, Banche, CFO, consulenti, organismi di vigilanza, temporary manager.