La norma di riferimento: L’art. 3, comma 4 ter del D.L. n. 5/2009 convertito con L. 33/2009 e s.m.i. testualmente recita: "Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".

Parti: "più imprenditori" indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali - comprese le ditte individuali. La qualifica di imprenditore (ex art.2082 c.c.) e la formale iscrizione presso la Camera di Commercio di tutte le aziende retiste sono elementi essenziali.  

Causa: il comma 4 ter stabilisce che le imprese stipulanti “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Questo è ciò che distingue il contratto di rete da tutte le altre figure di contratti stipulati tra imprese. La causa del contratto è, quindi, l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese.

Oggetto: "si obbligano, sulla base di un programma comune di rete ...". Nel programma si indicano le attività che dovranno essere svolte in Rete, e al programma si collegano i diritti e gli obblighi dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Nel Consorzio e nelle ATI ad esempio non esiste un programma di rete.

Forma: il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per “atto firmato digitalmente”  da trasmettere ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato previsto.

Pubblicità: il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima iscrizione prescritta (comma 4 - quater).

Contenuto del contratto gli elementi obbligatori e facoltativi: Il contratto di rete deve obbligatoriamente indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dei contraenti; b) gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva tra le imprese; c) la definizione del programma di rete per la realizzazione dello scopo comune; d) la durata del contratto; e) le modalità di adesione di altri imprenditori; f) le regole per l’assunzione delle decisioni sugli aspetti di interesse comune.

La rete contratto e la rete soggetto: oggi gli imprenditori che intendono costituire una rete possono sostanzialmente scegliere tra due diverse forme alternative:
la rete soggetto (nascita di un nuovo soggetto giuridico);
la rete contratto (modello contrattuale puro).
RETE “SOGGETTO”
Contratto con fondo patrimoniale comune e organo comune, che attraverso la volontaria e facoltativa iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquista soggettività giuridica dando vita a un NUOVO SOGGETTO.
RETE “CONTRATTO”
Contratto che regola una COLLABORAZIONE tra imprese senza dar luogo alla nascita di un nuovo ente autonomo e distinto rispetto alle imprese partecipanti.

Appalti:  Il codice dei contratti pubblici riconosce come operatore economico le “reti di impresa” e la norma cui fare riferimento è l’art. 45, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Il contratto di rete rappresenta uno strumento di politica industriale promettente per lo sviluppo delle imprese. Favorisce la collaborazione tra imprese, stimola l'innovazione, migliora l'accesso ai mercati e contribuisce alla competitività dell'industria. La politica industriale può svolgere un ruolo importante nel promuovere l'utilizzo dei contratti di rete, offrendo incentivi e agevolazioni alle imprese che desiderano aderire a tali accordi di collaborazione.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 07-11-2016

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999