Verifica adeguati assetti PMI obbligo di formalizzazione.

Relazione adeguati assetti relazione semestrale ex art. 2381 C.C.

- art. 2381, terzo comma, c.c.: “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”;

- art. 2381, quinto comma, c.c.: “Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

 

Per le società di capitali occorrerebbe far fare un Verbale del Consiglio di Amministrazione con punto all’ordine del giorno tipo: "Relazione dell’Amministratore delegato (o degli Amministratori delegati) ai sensi dell’art. 2381, c. 5 del codice civile sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, anche ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale".

 

Perché è importante verificare gli adeguati assetti societari
La verifica degli adeguati assetti societari è un obbligo previsto dalle leggi italiane per le PMI. Tale obbligo è finalizzato a garantire una gestione corretta e sostenibile dell'impresa, evitando situazioni di crisi e di fallimento. Inoltre, la verifica degli adeguati assetti societari consente di individuare eventuali criticità e di porvi rimedio tempestivamente, migliorando la gestione dell'impresa e aumentando la sua competitività sul mercato.

La dichiarazione di adeguatezza
La dichiarazione di adeguatezza è il documento attraverso il quale l'organo amministrativo dell'impresa attesta di aver verificato gli adeguati assetti societari e di aver adottato le misure necessarie per garantire una gestione corretta e sostenibile dell'impresa. La dichiarazione di adeguatezza deve essere inserita anche nel bilancio d'esercizio e deve essere redatta in modo chiaro e completo.

Il falso in bilancio
Il falso in bilancio è un reato previsto dal codice penale italiano (art. 2621 c.p.) che consiste nell'inserimento di informazioni false o incomplete nel bilancio d'esercizio. Il falso in bilancio è considerato un reato grave e può comportare sanzioni penali e amministrative. Pertanto, è importante che la dichiarazione di adeguatezza sia redatta in modo corretto e completo, evitando di inserire informazioni false o incomplete.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Tribunale di Cagliari sentenza n. 188/2021. I giudici cagliaritani sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore - nominato dal Tribunale per procedere all’ispezione dell'amministrazione – fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.

In relazione all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
-organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
-assenza di un mansionario;
-inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
-assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
-mancata redazione di un budget di tesoreria;
-mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
-mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
-assenza di strumenti di reporting;
-mancata redazione di un piano industriale.

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, sono stare rilevate le seguenti carenze:
-la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
-assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
-analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
-mancata redazione del rendiconto finanziario.

I giudici di merito hanno poi rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali sottolineando come la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.