I vantaggi della mediazione consistono brevemente e praticamente nella:
- Rapidità dei tempi di soluzione: normalmente si conclude con un solo incontro e comunque la mediazione ha una durata con superiore a 4 mesi dalla data di deposito della domanda.
- Semplicità del procedimento e gestione dello stesso senza formalità.
- Costi contenuti e predeterminati.
- Riservatezza della procedura: i mediatori, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- Efficacia esecutiva: il verbale di accordo può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo. Il verbale di accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Agevolazioni fiscali: Esenzione imposta di registro:il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Credito d’imposta: in caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Di seguito si riportano alcuni fac simile di clausola contrattuale di mediazione: