Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ SEMPLICE prima formula
Con la presente scrittura privata i sottoscritti:
Sig. ……………......., nato a …………..... il ……….......ed ivi residente in via ……………..... n. ...., professione ……………......., codice fiscale: …………………
Sig. ………………....., nato a ……………...... il …………....... e residente a ……………...... in via …………..... n. ...., professione ………………......, codice fiscale: ………………
convengono e stipulano quanto segue con decorrenza dal ……….......

La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 - Legge 69 del 21 maggio 2021 - è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 22 maggio.

L'articolo 22 bis di questa legge stabilisce anche per i professionisti che si ammalano di Covid la sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione.

Si riporta il testo dell'articolo 22 bis rubricato Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni

Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 - articolo 3, commi 4 ter e 4 quater - contratto di rete

- 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi:
1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

Presso la Prefettura competente è istituito l' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Articolo 2428 Codice Civile - Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
[5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;] (Numero abrogato dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139)
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

 

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Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuita' di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

Emana il seguente decreto-legge: 

Il sistema di capitalizzazione semplice è una metodologia di applicazione degli interessi cosiddetta “lineare”, ove il tasso è definito all’atto della stipula dell’accordo o del deposito dell’investimento. Se per esempio le parti concordano un tasso di interesse annuo del 3%, tale parametro verrà applicato al capitale iniziale ogni anno in maniera conforme e ripetuta.

Nel caso della capitalizzazione composta, gli interessi maturati alla fine di ogni periodo si somma al capitale e producono essi stessi ulteriori interessi.

La principale differenza del sistema della capitalizzazione composta rispetto al sistema della capitalizzazione semplice consiste quindi nel fatto che l'interesse non viene calcolato su base costante, bensì sulla base dell'intero montante maturato al termine di ogni anno (o di un periodo di tempo previsto dall'accordo)

Il piano di ammortamento è una tabella che descrive la dinamica di un’operazione di scambio in base ad un tasso stabilito e alla struttura della rata definendo, ad ogni scadenza, la quota capitale e interessi da imputare sulla singola rata.
Domanda: Il piano di ammortamento è costruito in capitalizzazione semplice o in capitalizzazione composta ?

Il piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) è il piano di rimborso del mutuo e/o del finanziamento, caratterizzato dall’avere una rata di rimborso costante nel tempo, con la quale viene rimborsato sia il capitale mutuato e sia gli interessi. Le rate del piano di ammortamento sono costituite da una quota del capitale rimborsato, che è sempre crescente e da una quota di interessi, che è sempre decrescente.

Il piano di ammortamento italiano è invece caratterizzato da rate decrescenti nel tempo. La quota capitale rimane costante e questo comporta una diminuzione progressiva dell’importo della rata. Anche la quota interessi decresce nel tempo, perchè il tasso d’interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore.

 

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