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Il comma 914, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il comma 915 contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni. Nello specifico, il comma 915 autorizza la spesa di 585.000 euro per l’anno 2021 e euro 1.770.000 a decorrere dall’anno 2022 per l’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022, come disposto dal comma 914. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall’ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell’ambito dello stesso livello retributivo. Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell’Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato. Come emerso nel corso dell'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestivano 130 riserve naturali statali e tale opera era assicurata dall’attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale. Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali. Da ultimo l’articolo 19–bis del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’assunzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di personale operaio a tempo determinato, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

Ecobonus 50%. Acquistando e installando tende da sole, pergotende, pergole bioclimatiche puoi usufruire direttamente della detrazione fiscale pari al 50% dell’importo massimo detraibile, per le schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie, che sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni.

Detrazioni fiscali sulle schermature solari che, va specificato, sono ammesse solo se vengono realizzate strutture con certificazione che fanno risparmiare energia.
La detrazione fiscale viene concessa dall’Agenzia delle Entrate solamente nei casi in cui si verifichi la realizzazione della veranda addossata a una parete di casa con superficie vetrata e con esposizione a sud, sud/est, est, ovest,sud/ovest. Mai a nord.
La detrazione che riguarda il 50% dell’ammontare complessivo fino al 50% di €230,00 al Mq. (iva 22% inclusa) ed è detraibile dalle tasse in 10 rate uguali, in dieci anni, ed è valida con questi parametri fino al 31 dicembre del 2023.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato con bonifico bancario o postale che permette di tenere traccia delle seguenti informazioni:
causale (la spiegazione) del versamento, esempio: “Bonifico per interventi di riqualificazione energetica che hanno diritto alla detrazione del 50% come previsto dall’art. 1, commi 344-345-346-347, legge n. 296/06”;
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
e codice fiscale o partita IVA dell’impresa venditrice.

Per ottenere la detrazione bisogna presentare domanda sul sito di Enea entro 90 giorni dalla data della fine dei lavori o di collaudo (sezione Detrazioni fiscali).

Le strutture che rientrano nell'agevolazione sono di due tipi:
schermature solari (veneziane, tende a rullo, tende da sole, esterne a bracci pieghevoli o rotanti);
chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili, tapparelle) con certificazione CE, che possono essere combinate con vetrate o autonome.

Tende da sole
Fanno parte delle schermature solari e possono essere applicate sia all'interno che all'esterno o integrate alle superfici vetrate. Il limite massimo di spesa per il bonus tende da sole è di 60mila euro. Devono inoltre essere installazioni stabili (non removibili) e con una regolazione dell'apertura, per seguire le variazioni della luce solare nell'arco della giornata. Devono infine avere il marchio CE, rispettare le norme in materia di sicurezza, assicurare la protezione delle superfici vetrate. L'orientamento è permesso verso sud, sud-est, sud-ovest, mentre le imposte e le tapparelle possono essere esposte anche a nord.

I prodotti che rientrano nell'incentivo sono:
tende a rullo;
a lamelle orientabili (alla veneziana);
verticali;
esterne con bracci pieghevoli o rotanti;
ombreggianti (per lucernari o finestre da tetto).
Tra le spese extra che fanno parte dell'agevolazione troviamo:
smontaggio e dismissione dei vecchi sistemi di schermatura;
fornitura, montaggio e messa in posa dei prodotti;
assistenza professionale per la documentazione tecnica necessaria, per la direzione dei lavori ecc.;
opere provvisionali e accessorie.

DOCUMENTI DA CONSERVARE:
le fatture relative agli interventi;
le ricevute dei bonifici bancari o postali, che rechino chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
Il manuale uso con dichiarazione CE della tenda o della pergola;
Il codice CPID cioè la ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA, debitamente firmata in originale , che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa;
Dichiarazione del Fabbricante della schermatura solare, in cui si certifica che la schermatura ha i requisiti necessari per la detrazione.

 

Anno 2023
Ancora attivo il bonus tende da sole rinnovato, dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), sia per il 2023 che per il 2024. Secondo quanto riepilogato nella guida ENEA, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall’”allegato M” al Dlgs. del 29 dicembre 2006, n. 311. 

 

 

 

 

I commi da 887 a 894, non modificati dalla Camera, recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare:

- il comma 887 modifica ulteriormente la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni;

- i commi 888 e 889 riguardano l’incremento, all’esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali;

- il comma 892 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio;

- il comma 890 differisce ulteriormente (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;

- il comma 891 prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche in proporzione all’incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il comma 894;

- il comma 893 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

Preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 508/1999, il sistema delle Istituzioni AFAM è composto dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati. Complessivamente, come ricapitolato sul sito del Ministero, si tratta di 145 istituzioni, di cui 82 statali. Disposizioni in materia di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali. Il comma 887 modifica la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni.A tal fine, novella il terzo periodo del co. 2 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) e introduce nel medesimo un quinto periodo. L’art. 22-bis, co. 2, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – ha previsto che, nell'ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, infra), con DPCM, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017), compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche. Il quarto periodo ha disposto che, per l’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili. Più nello specifico, il comma 887, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, anche con contratto di lavoro flessibile, stabilisce che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione). Completato tale inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM di cui si è detto, ovvero di analogo DPCM, può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1 dicembre 2020, anche con contratto di lavoro flessibile. Per effetto delle novelle di cui si è dato conto, non è più previsto il termine fissato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) per la conclusione del processo di statizzazione. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali. L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali. Ai fini dell'attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca. In seguito, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali. La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019. In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni:

a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.

La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sempre in base al D.I., entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione. Con nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019, il Ministero ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione, facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019. Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019). Entro il 1° luglio 2020 non sono intervenuti decreti di statizzazione. Successivamente, rispondendo, il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”. Da ultimo, con le modifiche apportate all’art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) dall’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), è stato stabilito, in via legislativa, che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 (termine ora non più presente, come si è visto, nello stesso art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017, come novellato dal comma 887 del testo in commento). Disposizioni in materia di dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM. Il comma 888 dispone che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere dal 1° novembre 2021 sono incrementate le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare. A tal fine, il comma 889 autorizza una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 854. La relazione tecnica all’A.C. 2790 evidenziava, al riguardo, che le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, per ogni istituzione AFAM, pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca, 12 docenti. A sua volta, il comma 890, secondo periodo, dispone che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. A sua volta, il comma 891, terzo e quarto periodo, dispone che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle istituzioni AFAM ai sensi del medesimo comma 891, e che alle istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888. Si fa riferimento, evidentemente, ai criteri di riparto e all’assegnazione di tutta la dotazione organica. Al riguardo, si valuti l’opportunità di inserire il contenuto del comma 890, secondo periodo, alla fine del comma 888, specificando che il decreto interministeriale riguarda il riparto della dotazione organica complessiva. Introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Il comma 892 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all’introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni AFAM. La disciplina del rapporto di lavoro di tali figure tecniche è definita nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un’apposita sezione, dove si stabilisce altresì il relativo trattamento economico, prendendo a riferimento l’inquadramento economico dell’attuale Area EP1 del comparto. In base all’art. 1 del CCNL 16 febbraio 2002, il personale delle Istituzioni AFAM è inquadrato nelle seguenti aree professionali:

- area della docenza, articolata, in base all’art. 20, in professori di prima fascia e professori di seconda fascia. Da ultimo, l’art. 98 del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;

- area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. Da ultimo, l’art. 13 del CCNL del 4 agosto 2010 ha disposto che il personale amministrativo e tecnico è articolato nelle Aree Prima (Coadiutore), Seconda (Assistente), Terza (Collaboratore), EP1 (Elevate Professionalità: Direttore di ragioneria e di biblioteca), EP2 (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine – sono definiti i criteri di riparto del Fondo tra le Istituzioni AFAM, nonché i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni del suddetto personale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – recante disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni – e dall’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). L’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – di cui l’art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale emanato con DPR 143/2019 prevede l’abrogazione (a seguito di quanto disposto dall'art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020-L. 12/2020) a decorrere dall'a.a. 2021/2022, decorrenza su cui, però, interviene il comma 890 dell’articolo in commento (v. infra) – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'all. A al CCNL 4 agosto 2010. Differimento dell’applicazione del regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Il comma 890, primo periodo, differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente (e del personale amministrativo e tecnico) delle istituzioni AFAM, emanato con DPR 143/2019. Al riguardo, si ricorda che l’applicazione del DPR 143/2019 – regolamento emanato in attuazione dell'art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999 – era già stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che, contestualmente, ha disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020. Per la nuova disciplina recata dal DPR 143/2019, si veda il tema web Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), curato dal Servizio Studi della Camera. Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire se – a fronte del differimento del termine di applicazione del regolamento – si intenda differire anche il termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di docenza nelle istituzioni AFAM statali. Lo stesso comma 890, primo periodo, disciplina, altresì, nelle more dell’applicazione del citato regolamento, l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali. In particolare, stabilisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1” (L. 12/2020), che – si ricorda –, in realtà, ha previsto l’inserimento nelle graduatorie nazionali per titoli di cui allo stesso art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017 dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021. Con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 – di cui l’art. 8 del regolamento emanato con DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione, in relazione alla nuova disciplina da esso dettata – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d’ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti (d’ora in avanti, GNE). Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999. Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:

- alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. Tale possibilità, prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all'a.a. 2020/2021 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);

- alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018); alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017. In base alla disposizione istitutiva, in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.

Successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’inserimento nelle suddette graduatorie anche dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021. A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che i soggetti in questione saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del prossimo anno solare. L’intenzione, dunque, sarebbe quella di attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito di quanto disposto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) solo ove esaurite le graduatorie per soli titoli pregresse. Si valuti l’opportunità di esplicitare in norma primaria che i docenti che maturano l’esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021 saranno inseriti in nuove graduatorie, da costituire (e non più nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, come previsto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020). Il comma 891 dispone che gli incarichi di docenza attribuiti dalle Istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche sono ridotti, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, in conseguenza dell’incremento di organico disposto ai sensi del comma 888. Resta comunque ferma la durata dei contratti in essere. A tali fini, come già accennato, le medesime istituzioni effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi in parola. A sua volta, il comma 894 modifica la disciplina per il conferimento degli incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, attribuiti ai sensi dell’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). L’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 ha stabilito che per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono – in deroga a quanto disposto dall'art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001 – all’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. A sua volta, il co. 285 ha disposto che gli incarichi di insegnamento di cui al co. 284 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. In particolare, il comma 894, novellando il co. 285 del citato art. 1 della L. 160/2019, circoscrive il divieto di conferimento di tali incarichi al personale di ruolo nella medesima istituzione. Disposizioni in materia di procedure per il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici nelle istituzioni AFAM. Il comma 893 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici. A tal fine, inserisce 3 ulteriori periodi nell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 ha stabilito, per quanto qui più interessa, che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici. In particolare, si stabilisce ora che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La relazione tecnica all’A.C. 2790 faceva presente, al riguardo, che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln. Si dispone, altresì, che la (eventuale) quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo (Istituzione AFAM statale) e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

 

 

Indipendenza e obiettività del revisore

Conseguenze mancanza adeguati assetti

I sindaci ineleggibili devono restituire i compensi

Adeguati assetti e i diversi ruoli degli organi sociali

Visto di congruità dell’informativa finanziaria aziendale

Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

 

Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

Principi
Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.
Per assetto organizzativo si intende:

(i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,

(ii) il complesso procedurale di controllo.


Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento de/l'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.
Riferimenti normativi
Artt. 2086 e.e., 2403, co. 1, e.e., 2381, co. 3 e 5, e.e.

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Criteri applicativi
Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio sindacale vigila sul processo di valutazione da parte degli amministratori dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, verificando che sia idoneo a rilevare tempestivamente indizi di crisi e di perdita di continuità aziendale così da rendere possibile agli organi delegati (o all'organo di amministrazione) di adottare idonee misure per il superamento della crisi o il recupero della continuità.
Il Collegio sindacale pone particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione.
In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:
•organizzazione gerarchica;
•redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
•esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
•sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
•esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
•presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.
L'obiettivo è quello di accertare l'esistenza di adeguate procedure interne, nonché di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei flussi informativi generati.
Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, notevole importanza assume la verifica della corrispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il registro delle imprese. Similmente, assume rilevanza la presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente.
Il Collegio Sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione.
All'inizio dell'incarico, il Collegio sindacale:
-legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo;
-acquisisce la conoscenza dell'assetto organizzativo, prendendo in considerazione l'oggetto sociale, il settore di attività e il mercato in cui la società opera oltre che la sua struttura interna, nonché il funzionigramma, da intendersi come configurazione (orizzontale) di compiti, funzioni e competenze, e l'organigramma, da intendersi come configurazione (verticale) di relazioni di sovra e subordinazione, poteri e responsabilità;
Nel corso dell'incarico, il Collegio sindacale:
-vigila che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza degli assetti organizzativi, assumendo le eventuali conseguenti idonee iniziative per mitigare i rischi connessi a eventuali carenze significative constatate;
-vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, anche con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria e non finanziaria;
-pianifica e svolge interventi di vigilanza periodici sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
-segnala agli amministratori, eventuali profili di non adeguatezza riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale all'inizio dell'incarico ovvero riscontrati successivamente, informandone il soggetto incaricato della revisione legale;
-verifica l'efficacia delle azioni correttive adottate dalla società.
Nel corso dell'attività di vigilanza, il Collegio sindacale chiede all'organo amministrativo, flussi informativi, con periodicità e approfondimenti legati alla valutazione dei rischi associati, sull'attività di monitoraggio dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e sulle misure adottate o che intende adottare per rimediare a eventuali carenze significative riscontrate.
Nell'attività di vigilanza relativa alla valutazione dell'assetto organizzativo, il Collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall'internal audit (dove esistente), dall'OdV (dove esistente) e dal soggetto incaricato della revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da questi segnalati.
Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo, il Collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di immediate azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
Il Collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento
Il dovere di vigilanza del Collegio sindacale è un compito di alta sorveglianza tendente ad una concezione del controllo come funzione fisiologica della gestione che si innesta nell'esercizio del potere amministrativo come strumento di indirizzo e di correzione permanente degli affari verso l'obbiettivo di un pieno rispetto delle regole vigenti.
Data la relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e l'assetto organizzativo, al crescere della dimensione aziendale la struttura organizzativa deve divenire più articolata e, conseguentemente, la società dovrà avvertire particolarmente l'esigenza di adottare procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. La modesta dimensione della società può consentire assetti organizzativi semplificati in ragione
della semplicità dei processi, sia in termini di numero degli stessi, sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle persone coinvolte.
L'adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società, con la cura della informatizzazione ed il contenimento della manualità, consente di limitare la discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all'operatività aziendale e accrescere la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali.
Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la natura e la dimensione e complessità dell'impresa, deve individuare in maniera sufficientemente chiara l'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni. I poteri autorizzativi e di firma devono essere quindi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali in essere.
Il Collegio Sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione, che, possono costituire un valido strumento operativo, sia in fase di insediamento che a regime.
Tali strumenti, tuttavia, non dovranno essere interpretati quali condizioni necessarie per poter formulare un adeguato giudizio, in quanto sul predetto tema:
-il dato normativo risulta estremamente generico e privo di connotazioni pratiche (la legge non individua una soluzione univoca e puntuale);
-sussiste l'estrema variabilità del campo di indagine in quanto condizionato dalle caratteristiche, dalla natura e dalle dimensioni della società.
La determinazione delle metodologie di verifica e di controllo volte a contrastare inadempienze e atteggiamenti omissivi o inerti in ambito organizzativo e gestionale è rimessa alla determinazione dei membri del Collegio Sindacale, in relazione alle peculiarità della concreta realtà aziendale.

 

Indipendenza e obiettività del revisore

Il sindaco ineleggibile deve restituire i compensi

Adeguati assetti la relazione semestrale ex art. 2381 Codice Civile

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

Il nuovo articolo 2476 e la fine della società a responsabilità limitata

Alle PMI innovative serve la certificazione del bilancio di un revisore legale

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno
Principi
Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.
Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
-obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
-obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
-obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;
-obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Riferimenti normativi
Artt. 2086 e.e., 2403, co. 1, e.e., 2381, co. 3 e 5, e.e.

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Criteri applicativi
Sebbene il codice civile non preveda espressamente la vigilanza sul sistema di controllo interno fra i doveri del Collegio sindacale, si ritiene opportuno che, in applicazione del più ampio dovere di vigilare sull'assetto organizzativo, il Collegio sindacale vigili anche sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno.
In tale ambito, il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità. L'adozione e il corretto funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno è responsabilità esclusiva degli amministratori, mentre il Collegio sindacale è chiamato a vigilare esclusivamente su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.
Per le verifiche sull'affidabilità del sistema di controllo interno l'organo di controllo può avvalersi, qualora ritenuti necessari di appositi test, anche eventualmente a campione (Cfr. Norma 3.5., Commento).
La vigilanza del Collegio sindacale è rivolta esclusivamente alla valutazione della capacità del sistema di controllo interno di prevenire non conformità significative rispetto alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione e non è rivolta ad esprimere un giudizio sull'efficacia dello stesso.
Nella valutazione dell'adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, il Collegio sindacale dà priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi per l'impresa alla luce della loro rilevanza e della probabilità di accadimento.
Sul piano operativo, il Collegio sindacale esamina, in particolare, la documentazione aziendale disponibile, come a titolo esemplificativo i manuali operativi, i regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi disponibili (pur se realizzate per altre finalità quali, ad esempio, la certificazione di
qualità o la organizzazione dei processi stessi).
Nell'ambito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, il Collegio sindacale può richiedere, in particolare, informazioni sui risultati dei controlli da questi svolti. Trova applicazione, pertanto, quanto disposto dalla Norma 5.3. in ordine all'acquisizione delle informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale.
Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il Collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
li Collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento
Data la relazione di interdipendenza tra la complessità e le dimensioni aziendali e la struttura organizzativa della società, il collegio vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno sulla base di un giudizio professionale che tenga conto delle caratteristiche della società oggetto di vigilanza, in relazione alle dimensioni e alla complessità aziendali, alla complessità del settore in cui la società opera, nonché agli obiettivi che quest'ultima si propone di conseguire.

Indipendenza e obiettività del revisore

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Il nuovo articolo 2476 e la fine della società a responsabilità limitata

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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