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L'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 rappresenta una sentenza storica per i mutuatari italiani. La terza sezione della Corte di Cassazione ha infatti stabilito la nullità del tasso di interesse dei mutui a tasso variabile che si basano sul tasso Euribor, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 2007.

Periodo di riferimento: la decisione riguarda i mutui stipulati tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 2007.

Motivo della nullità: il tasso Euribor è stato manipolato da un cartello di banche europee tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, in violazione delle normative antitrust.

Cosa significa per i mutuatari:

Mutuo nullo: Il tasso di interesse del mutuo basato sul tasso Euribor manipolato è nullo.
Ricalcolo del mutuo: Il mutuo deve essere ricalcolato con un tasso di interesse sostitutivo, come il tasso legale.
Rimborso degli interessi: La banca deve rimborsare al mutuatario gli interessi illegittimamente pagati a causa della manipolazione del tasso Euribor.

Cosa fare:

Interrompere la prescrizione: è fondamentale interrompere la prescrizione, che è l'unica difesa rimasta alle banche. 
Richiedere una perizia: un avvocato o un commercialista esperto in diritto bancario può analizzare il tuo contratto e calcolare il rimborso spettante.
Avviare un'azione legale: se la banca non accetta di rimborsare spontaneamente gli interessi, è possibile avviare un'azione legale.

 

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3581 dell’8 febbraio 2024, ha confermato l’importanza della fattura commerciale come strumento probatorio nei rapporti commerciali. Questa sentenza ha chiarito che la fattura non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova dell'esistenza di un contratto anche nei confronti del destinatario, a condizione che venga accettata e annotata correttamente nelle scritture contabili.

"La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell' esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili".

Contenuto della Sentenza: La sentenza della Corte di Cassazione, numero 3581 dell’8 febbraio 2024, riguarda l'efficacia probatoria della fattura commerciale e chiarisce il suo ruolo come prova documentale nei rapporti commerciali.

Valore probatorio della fattura: La fattura commerciale, se non contestata e debitamente annotata nelle scritture contabili, ha valore probatorio non solo nei confronti dell'emittente, ma anche nei confronti del destinatario della prestazione indicata nella fattura stessa.

Principio di confessione: La sentenza conferma il principio secondo cui l'annotazione contabile di una fattura regolarmente emessa e non contestata costituisce una forma di confessione in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante.

Caso affrontato dalla Corte: La Corte ha esaminato un caso in cui una società di smaltimento di rifiuti aveva emesso una fattura per prestazioni svolte, la quale era stata accettata senza contestazioni dal destinatario e annotata nelle scritture contabili di quest'ultimo. Tuttavia, in seguito, il destinatario aveva contestato le prestazioni in fase di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'emittente.

Decisione della Cassazione: La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'emittente della fattura, sostenendo che l'annotazione contabile della fattura costituiva una forma di prova scritta dell'esistenza del rapporto contrattuale e del credito derivante dalle prestazioni indicate nella fattura stessa.

 

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1. L'imprenditore commerciale e agricolo ............ quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

Articolo 12 comma 1 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Lo stato di pre crisi si configura quindi nella condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rende probabile al crisi.

 

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L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni] - 
Comma abrogato dall'art. 20, comma 8 D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

 

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Articolo 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Comma 4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1. Parliamo in buona sostanza di debiti scaduti verso:

INPS:
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori dipendenti oppure superiori a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati.

INAIL
Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente.
La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Lipe, sia superiore a € 20.000.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
€ 100.000 per imprese individuali;
€ 200.000 per società di persone;
€ 500.000 per altre società.

 

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Il nuovo articolo 2476 e la fine della società a responsabilità limitata

L'art.2086 e i nuovi obblighi degli imprenditori e degli amministratori

Per la diagnosi, il controllo e il monitoraggio degli adeguati assetti, del merito creditizio e per la valutazione delle prospettive della continuità aziendale contattaci scrivendo a   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

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Codice della Crisi art. 325 – Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

 

 

Articolo 11 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. [Comma abrogato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.]

5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 11, comma 1, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

 

Francesco Cacchiarelli commercialista d'impresa e consulente adeguati assetti

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1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. (Attenzione stiamo parlando della check list per la composizione negoziata della crisi come ad esempio 1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? 1.4. L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) ? 3.5. L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali ? 3.9. Il piano appare credibile ? 4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici ? )

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

 

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Ammodernamento degli adeguati assetti gestionali

Formazione finanziata per gli adeguati assetti delle PMI

Assurance e Asseverazioni: La fiducia nelle informazioni aziendali

Importanza del monitoraggio e controllo continuo degli adeguati assetti aziendali

Progettazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Perché una certificazione degli adeguati assetti aziendali? Tu imprenditore te lo sei mai chiesto?

Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente esterno

 

 

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Richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate per i controlli formali delle dichiarazioni e segnalazioni di anomalie ISA

Roma, 5 luglio 2023 Informativa n. 92/2023 CNDCEC

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

OGGETTO: Richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate per i controlli formali delle dichiarazioni e segnalazioni di anomalie ISA

Cara Presidente, Caro Presidente,

nel mese di giugno sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta e a fornire eventuali chiarimenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.

All’esito di tali incontri, l’Agenzia ha rappresentato che gli Uffici saranno sensibilizzati ad esaminare la documentazione anche qualora pervenga oltre il termine di trenta giorni.

Ragionevolmente, quindi, la trasmissione della documentazione potrà avvenire, senza conseguenze, anche nei primi quindici giorni di settembre. Negli ultimi giorni sono, altresì, state recapitate ai professionisti e/o ai contribuenti, segnalazioni di anomalie (c.d. lettere di compliance) relative ai modelli ISA per il triennio 2019-2021.

Per tale fattispecie non è previsto un termine per la relativa risposta per cui, anche in tal caso, sarà possibile rispondere dopo la pausa estiva, fermo restando l’invito e l’opportunità di fornire quanto prima i chiarimenti necessari onde evitare l’avvio di azioni accertatrici/sanzionatorie.

Ti invito, pertanto, a diffondere la presente agli Iscritti all’Ordine da Te presieduto Un caro saluto.

 

 

 

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