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Definizione degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3% ambito applicativo:  

-le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato – ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 – per dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare e per i quali termini non è ancora scaduto alla data di entrata della legge (01 gennaio 2023), ovvero per le medesime comunicazioni recapitate successivamente a tale data; 

-tutte le altre comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

In termini di vantaggio, fermo restando il pagamento di imposte, contributi e interessi, la definizione riduce dal 10% al 3% le sanzioni dovute.

L'articolo 1 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) commi da 222 a 230, prevede l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione (cartelle esattoriali) dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L'importo massimo di 1.000 euro si calcola sommando il capitale da pagare, le sanzioni e gli interessi dovuti alla registrazione tardiva dei singoli debiti.

Lo stralcio automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro non varrà per tutte le multe e i tributi locali. A parte gli interessi, che saranno comunque cancellati, saranno gli enti locali a decidere se procedere o meno alla cancellazione o meno dell'imposta dovuta. Essendo uno stralcio automatico il contribuente non dovrà fare niente.

Rottamazione quater anno 2023 per cartelle esattoriali

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Il Decreto del MEF 13 dicembre 2022 "Modifica del saggio degli interessi legali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha aggiornato il saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile, aumentandolo dall’attuale 1,25% al 5,00% a partire dal 1° gennaio 2023.

In due anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicabile nel 2021, alla nuova misura del 5% che è la più alta degli ultimi 25 anni.

 

Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

 

 

Si ricorda che negli ultimi tre anni il saggio di interessi era:

- nel 2022 pari allo 1,25%

- nel 2021 pari allo 0,01%

- nel 2020 pari allo 0,05%

 

Rottamazione quater anno 2023 per cartelle esattoriali

Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Un giorno prima della scadenza del 30 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento numero 439400/2022, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per l'invio telematico dell'autodichiarazione aiuti di Stato.

Si tratta della seconda proroga dello stesso adempimento, inizialmente previsto da presentare entro lo scorso 30 giugno, poi prorogato al 30 novembre.

Credito imposta energia elettrica imprese non energivore anno 2022 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta

Credito imposta formazione 4.0

Tabella Codici Aiuti di Stato

Attento imprenditore

 

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 
Articolo 325 Ricorso abusivo al credito 

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

 

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Attento imprenditore

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Lettera del 20 giugno 2022

Ill.ma Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia

On.le Avv. Francesco Paolo Sisto
Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia

Ill.ma Signora Ministra Cartabia, Ill.mo Signor Sottosegretario Sisto,

Sottopongo alla vostra autorevole attenzione un’istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali che introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli stessi, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari e preveda l’introduzione di un limite quantitativo. Nella piena consapevolezza della complessità del tema e gli approfondimenti anche di carattere comparatistico che saranno parte del percorso intrapreso vi ringrazio sentitamente sin d’ora a nome dell’intero Consiglio nazionale e della Categoria per l’attenzione che accorderete a questa nostra proposta.
L’occasione mi è grata per porgervi i miei più cordiali saluti.

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

Articolo 2394 Codice Civile Responsabilità verso i creditori sociali  
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. 
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale. Cass. civ. sez. III, 7 novembre 2019, n. 28613

Articolo 2086 Gestione dell'impresa
Secondo comma: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 con decorrenza dal 16 marzo 2019

Articolo 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Sesto comma: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 con decorrenza dal 16 marzo 2019

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